la seguente legge: Art. 1. Compensi Commissioni esaminatrici 1. Gli importi di L. 350.000 e di L. 450.000 previsti dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1986, n. 17, sono rispettivamente rideterminati in L. 800.000 e in L. 1.000.000. 2. Gli importi di L. 80.000 e di L. 800.000 previsti dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1986, n. 17, sono rispettivamente rideterminati in L. 200.000 e in L. 3.000.000.