la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Compensi Commissioni esaminatrici
 
   1.  Gli importi di L. 350.000 e di L. 450.000 previsti dal comma 1
dell'art. 1 della  legge  regionale  29  maggio  1986,  n.  17,  sono
rispettivamente rideterminati in L. 800.000 e in L. 1.000.000.
   2.  Gli  importi di L. 80.000 e di L. 800.000 previsti dal comma 3
dell'art. 1 della  legge  regionale  29  maggio  1986,  n.  17,  sono
rispettivamente rideterminati in L. 200.000 e in L. 3.000.000.