la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art.  2  della  legge  regionale  24 agosto 1992 n. 80 dopo la
lettera d) e' inserito il seguente comma:
   "Il requisito di cui alla precedente lettera d) non  e'  richiesto
per  le  istituzioni  produttrici di attivita' cinematografiche senza
scopo di lucro".