IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'articolo  2 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 e'
aggiunto il secondo comma:
   "2. Nei casi nei quali trattasi esclusivamente  di  prendere  atto
della  concorrenza  dei  requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli
articoli 5 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16  da
cui  discende il diritto ai benefici previdenziali e di solidarieta',
la decisione e' assunta direttamente dall'Ufficio e verra' comunicata
dal Presidente all'Ufficio di Presidenza".