IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 e' aggiunto il secondo comma: "2. Nei casi nei quali trattasi esclusivamente di prendere atto della concorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 da cui discende il diritto ai benefici previdenziali e di solidarieta', la decisione e' assunta direttamente dall'Ufficio e verra' comunicata dal Presidente all'Ufficio di Presidenza".