(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26 1. In via di interpretazione autentica, per funzioni relative alle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale previste dalle vigenti leggi, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, si intendono quelle precedentemente svolte dai Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e dalla Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna. 2. Rimangono di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste le manutenzioni ed i ripristini delle opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.