(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1
             della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26
 
   1. In via di interpretazione autentica, per funzioni relative alle
opere  di  bonifica  montana  e  di  sistemazione idraulico-forestale
previste dalle vigenti leggi, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della
legge  regionale  25  maggio  1993,  n.  26,  si   intendono   quelle
precedentemente  svolte  dai  Consorzi  per  gli uffici di economia e
bonifica montana e dalla Sezione di bonifica montana del Consorzio di
bonifica Cellina-Meduna.
   2. Rimangono di competenza degli Ispettorati ripartimentali  delle
foreste  le manutenzioni ed i ripristini delle opere di bonifica e di
sistemazione idraulico-forestale.