IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al fine di concorrere al sostegno delle attivita' dei  sodalizi
sportivi  dell'Isola,  l'Amministrazione  regionale e' autorizzata ad
erogare, a decorrere dalla stagione agonistica 1993/1994,  contributi
forfettari   a   favore  dei  sodalizi  medesimi  che  partecipino  a
campionati nazionali comportanti trasferte fuori della Sardegna.
   2.  Detti  contributi  sono da considerarsi non cumulabili con gli
interventi previsti dall'articolo 26 della legge regionale  9  giugno
1989, n. 36, per la partecipazione a campionati.
   3.  La  misura  dei  contributi forfettari di cui al comma 1 sara'
determinata nell'ambito del programma annuale d'intervento  approvato
dalla  Giunta  regionale  ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della
legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, ed avuto riguardo a:
     a) livello di campionato disputato;
     b) area geografica in cui viene disputato il campionato;
     c) numero degli atleti ammessi per disciplina sportiva;
     d) numero di trasferte;
     e) tasse di gara ed iscrizione al campionato.
   La misura dei contributi non potra', comunque, superare il 90  per
cento delle spese ammissibili.
   4.  I  contributi forfettari sono erogati, quanto al 60 per cento,
dietro dimostrazione dell'avvenuta iscrizione ai campionati di cui al
comma 3 e, per la rimanente quota, a seguito dell'attestazione  della
loro  conclusione. Per le discipline sportive di squadra per le quali
ai campionati nazionali si accede dopo una qualificazione  regionale,
il  contributo forfettario sara' concesso solo per la fase nazionale.
Nel caso di ritiro dai medesimi  tornei  i  contributi  sono  ridotti
commisurandoli proporzionalmente al numero degli incontri disputati.
   5. La concessione del contributo di cui alla presente legge non e'
cumulabile,  per  il  medesimo campionato, con finanziamenti concessi
dall'Amministrazione  regionale  per  la  diffusione  di  marchi   di
prodotti agricoli e/o commerciali.
   6.  L'Amministrazione  regionale  puo' condizionare la concessione
del contributo alla diffusione dell'immagine della Sardegna.