IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge  regionale  3
giugno 1975, n. 26, e' inserito il seguente:
   "I  membri della Giunta, esclusi i Vice Presidenti, possono essere
anche cittadini non facenti parte del Consiglio, che  siano  comunque
in  possesso  dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla
carica di consigliere nei Comuni facenti parte della Comunita'".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 29 aprile 1994
 
                               CABRAS