IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, e' inserito il seguente: "I membri della Giunta, esclusi i Vice Presidenti, possono essere anche cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano comunque in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere nei Comuni facenti parte della Comunita'". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 29 aprile 1994 CABRAS