(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25 del 6 aprile 1994 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47, sono aggiunti i seguenti terzo, quarto e quinto comma: "3. Per la corresponsione dell'assegno di cui all'art. 4-ter della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994 n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennita' di carica e' fissata nella misura del 10 per cento. 4. Per il consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fa' luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dalla presente legge. 5. Al consigliere che sia stato sospeso in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, e' corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del precedente terzo comma e l'indennita' ad esso spettante".