IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                            IL PRESIDENTE
                       DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1. La presente legge si propone di:
     a)  favorire  la corretta convivenza tra l'uomo e gli animali di
affezione;
     b) tutelare gli animali di affezione attraverso  la  repressione
degli atti di crudelta' contro di essi;
     c)  tutelare  la  salute  pubblica  e  l'ambiente  attraverso il
corretto trattamento degli animali di affezione.