IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge si propone di: a) favorire la corretta convivenza tra l'uomo e gli animali di affezione; b) tutelare gli animali di affezione attraverso la repressione degli atti di crudelta' contro di essi; c) tutelare la salute pubblica e l'ambiente attraverso il corretto trattamento degli animali di affezione.