la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'ultimo  comma  dell'art.  2 della legge regionale 5 dicembre
1983, n. 39 e successive modificazioni  e'  sostituito  dai  seguenti
commi:
   "Una  quota  massima  del 2 per cento dello stanziamento di cui al
secondo  comma,  lettera  a)  e'  riservata  alla  incentivazione  di
aggregazioni   di   aziende,   pubbliche   e   private,  al  fine  di
razionalizzare  il  sistema  regionale  del  trasporto  locale.  Tale
incentivazione potra' articolarsi su un periodo massimo di tre anni.
   Entro  il  30 settembre di ogni anno, la giunta regionale, sentita
la competente commissione consiliare, determina criteri  e  modalita'
dell'intervento di incentivazione".