la seguente legge: Art. 1. 1. L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti commi: "Una quota massima del 2 per cento dello stanziamento di cui al secondo comma, lettera a) e' riservata alla incentivazione di aggregazioni di aziende, pubbliche e private, al fine di razionalizzare il sistema regionale del trasporto locale. Tale incentivazione potra' articolarsi su un periodo massimo di tre anni. Entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina criteri e modalita' dell'intervento di incentivazione".