IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Attivita' delle associazioni turistiche pro-loco 1. La Regione riconosce le associazioni "Pro-loco" quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica volta in particolare a realizzare: a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica delle localita' e delle risorse culturali ed ambientali locali; b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti; c) assistenza ed informazione ai turisti; d) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo.