IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Attivita' delle associazioni turistiche pro-loco
 
   1. La Regione riconosce le associazioni "Pro-loco" quali strumenti
di  promozione  dell'accoglienza  turistica  volta  in  particolare a
realizzare:
     a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la  tutela  e  la
valorizzazione turistica delle localita' e delle risorse culturali ed
ambientali locali;
     b)  iniziative  atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei
turisti;
     c) assistenza ed informazione ai turisti;
     d) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei
confronti del turismo.