(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della regione Emilia-Romagna n. 49 del 24 maggio 1994)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Modifiche all'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28
 
   1. Nell'art. 8 della legge regionale 9  agosto  1993,  n.  28,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni".
   2. Nell'art. 8 della legge regionale n. 28 del 1993, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
   "2. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
     a) il Presidente, che lo presiede. Il Presidente e' nominato dal
Consiglio  regionale,  ai  sensi  dell'art. 47, comma 4 dello Statuto
della Regione;
     b) otto esperti in materia di turismo -  nominati  dalla  Giunta
regionale  -  di  cui  quattro  scelti su terne di candidati proposti
dalle Province e quattro scelti su terne di candidati proposti  dalle
due   associazioni   regionali  di  categoria  piu'  rappresentative,
assicurando la presenza nel Consiglio di cinque esperti per il bacino
costiero e di un esperto, rispettivamente, per il bacino montano, per
il bacino termale e per le citta' d'arte".
   3.  Dopo  il  comma  2 dell'art. 8 della legge regionale n. 28 del
1993, e' inserito il seguente comma:
   "2- bis. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione vengono
assunte a maggioranza dei presenti. In caso di  parita'  di  voti  e'
decisivo il voto del Presidente".
   4.  Nel  comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 28 del 1993,
le parole "alla lettera b) del" sono sostituite da "al".