(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 49 del 24 maggio 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28 1. Nell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni". 2. Nell'art. 8 della legge regionale n. 28 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) il Presidente, che lo presiede. Il Presidente e' nominato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 4 dello Statuto della Regione; b) otto esperti in materia di turismo - nominati dalla Giunta regionale - di cui quattro scelti su terne di candidati proposti dalle Province e quattro scelti su terne di candidati proposti dalle due associazioni regionali di categoria piu' rappresentative, assicurando la presenza nel Consiglio di cinque esperti per il bacino costiero e di un esperto, rispettivamente, per il bacino montano, per il bacino termale e per le citta' d'arte". 3. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 28 del 1993, e' inserito il seguente comma: "2- bis. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti e' decisivo il voto del Presidente". 4. Nel comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 28 del 1993, le parole "alla lettera b) del" sono sostituite da "al".