la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Modifiche e integrazioni all'art. 22
           della legge regionale 1› settembre 1993, n. 25
 
   1. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993,
n.  25, e' aggiunto il seguente periodo: "Il regolamento specifica la
destinazione di un contributo per  spese  istruttorie  a  carico  dei
soggetti  istanti,  pari  a un millesimo dell'importo complessivo del
finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli  obiettivi
conseguiti,   senza   oneri  per  l'Amministrazione  regionale,  agli
istituti di credito, al Nucleo di valutazione e, secondo gli  accordi
stipulati   con  le  organizzazioni  sindacali,  di  cui  alla  legge
regionale 19 giugno 1991, n. 38, alla segreteria tecnica".
   2. Al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale i settembre 1993,
n. 25 dopo la parola "tutoraggio", e' aggiunto il  seguente  periodo:
"Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie,
sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui
sono  assistiti da fidejussione a titolo sussidiario, fino al novanta
per cento dell'ammontare, e senza altri oneri  per  l'Amministrazione
regionale,  prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in
favore  del  soggetto  erogatore  a   condizione   della   preventiva
escussione del debitore principale".
   3.  All'art. 22 della legge regionale 1› settembre 1993, n. 25, e'
aggiunto il seguente comma:
   "4.-bis. Ai  sensi  dei  commi  1  e  4  e'  istituita  presso  la
presidenza  della  Regione  una  segreteria tecnica con il compito di
istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame  del  Nucleo
di  valutazione.  Detta  segreteria  tecnica e' dotata di un'adeguata
strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale
viene formato per la valutazione dei piani d'impresa".
   4. Al comma 5 dell'art. 22  della  legge  regionale  1›  settembre
1993, n. 25, dopo le parole "e successive modifiche" sono aggiunte le
seguenti:  "che  abbiano  completato il progetto nei termini previsti
o".
   5. All'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n.  25,  e'
aggiunto il seguente comma:
   "5.-bis.  Il  periodo  di  preammortamento per i mutui, anche gia'
stipulati, di cui agli articoli 10 e  13  della  legge  regionale  18
agosto  1978,  n.  37,  ha  decorrenza dalla data di approvazione del
collaudo finale, su richiesta del mutuatario".
   6. All'art. 22 della legge regionale 1›  settembre  1993,  n.  25,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
   "7.-bis.  Per  le  finalita'  del comma 4.- bis e' autorizzata per
l'esercizio finanziario 1994 la spesa  di  lire  50  milioni  cui  si
provvede  con  parte  delle  disponibilita'  del  capitolo  10607 del
bilancio della Regione per l'anno finanziario  medesimo.  Agli  oneri
relativi  agli  esercizi  finanziari  futuri  si provvedera' ai sensi
dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".