la seguente legge: Art. 1. Modifiche e integrazioni all'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 1. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' aggiunto il seguente periodo: "Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obiettivi conseguiti, senza oneri per l'Amministrazione regionale, agli istituti di credito, al Nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, alla segreteria tecnica". 2. Al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale i settembre 1993, n. 25 dopo la parola "tutoraggio", e' aggiunto il seguente periodo: "Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fidejussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale". 3. All'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' aggiunto il seguente comma: "4.-bis. Ai sensi dei commi 1 e 4 e' istituita presso la presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del Nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica e' dotata di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani d'impresa". 4. Al comma 5 dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo le parole "e successive modifiche" sono aggiunte le seguenti: "che abbiano completato il progetto nei termini previsti o". 5. All'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' aggiunto il seguente comma: "5.-bis. Il periodo di preammortamento per i mutui, anche gia' stipulati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario". 6. All'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7.-bis. Per le finalita' del comma 4.- bis e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari futuri si provvedera' ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".