la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n.
3, le parole: "progetti di durata non superiore a dodici  mesi"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "progetti  di  durata  non  superiore a
ventiquattro mesi" e le parole:  "per  periodi  complessivamente  non
superiori a sei mesi", sono soppresse.
   2.  I  commi  2, 3 e 4 dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio
1993, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:
   "2. Per quanto non diversamente previsto dalla presente  legge  ai
lavoratori   utilizzati   ai  sensi  del  comma  1  si  applicano  le
disposizioni  in  materia  contenute   nella   vigente   legislazione
nazionale,  restando  a carico della Regione gli oneri occorrenti per
assicurare ai lavoratori stessi, in dipendenza  della  partecipazione
ai  progetti,  un trattamento integrativo pari alla differenza fra il
trattamento previdenziale in godimento ed il salario o stipendio  che
sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro.
   3.   Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal  presente
articolo l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza  sociale,
la   formazione   professionale  e  l'emigrazione  e'  autorizzato  a
provvedere al versamento delle somme occorrenti alle societa' da  cui
i  lavoratori dipendono, che disporranno il pagamento delle spettanze
sulla base degli elementi forniti dagli enti, dalle amministrazioni e
dalle aziende titolari dei progetti.
   4. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,  la
formazione  professionale  e  l'emigrazione,  sentita  la commissione
regionale per l'impiego, determina  le  modalita'  e  i  criteri  per
l'attuazione  delle  disposizioni  contenute nel presente articolo. I
progetti di utilita' pubblica dovranno riguardare prioritariamente  i
seguenti   settori:  tutela  e  valorizzazione  dell'ambiente  e  del
territorio e difesa del suolo; custodia e tutela dei beni  culturali;
valorizzazione  delle  iniziative  e  delle  risorse  nei settori del
turismo e  dell'agricoltura;  interventi  in  materia  di  protezione
civile.   Gli  uffici  provinciali  del  lavoro,  e  gli  ispettorati
provinciali del lavoro, sulla scorta di  apposite  visite  ispettive,
relazionano  periodicamente  all'assessorato  regionale  del  lavoro,
della  previdenza   sociale,   della   formazione   professionale   e
dell'emigrazione in ordine all'andamento dei progetti ed ai risultati
delle attivita' di utilita' pubblica".
   3.  L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale  e  l'emigrazione,  previa  richiesta  delle
amministrazioni,  degli  enti  e  delle aziende titolari dei progetti
approvati ai sensi  del  comma  1  e'  autorizzato  a  finanziare  ed
approvare la prosecuzione dei medesimi progetti, con le procedure ivi
previste,   per  periodi  complessivamente  non  superiori  a  quelli
risultanti dalla applicazione del comma 1.