la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, le parole: "progetti di durata non superiore a dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "progetti di durata non superiore a ventiquattro mesi" e le parole: "per periodi complessivamente non superiori a sei mesi", sono soppresse. 2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: "2. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge ai lavoratori utilizzati ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni in materia contenute nella vigente legislazione nazionale, restando a carico della Regione gli oneri occorrenti per assicurare ai lavoratori stessi, in dipendenza della partecipazione ai progetti, un trattamento integrativo pari alla differenza fra il trattamento previdenziale in godimento ed il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro. 3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a provvedere al versamento delle somme occorrenti alle societa' da cui i lavoratori dipendono, che disporranno il pagamento delle spettanze sulla base degli elementi forniti dagli enti, dalle amministrazioni e dalle aziende titolari dei progetti. 4. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la commissione regionale per l'impiego, determina le modalita' e i criteri per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. I progetti di utilita' pubblica dovranno riguardare prioritariamente i seguenti settori: tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio e difesa del suolo; custodia e tutela dei beni culturali; valorizzazione delle iniziative e delle risorse nei settori del turismo e dell'agricoltura; interventi in materia di protezione civile. Gli uffici provinciali del lavoro, e gli ispettorati provinciali del lavoro, sulla scorta di apposite visite ispettive, relazionano periodicamente all'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in ordine all'andamento dei progetti ed ai risultati delle attivita' di utilita' pubblica". 3. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa richiesta delle amministrazioni, degli enti e delle aziende titolari dei progetti approvati ai sensi del comma 1 e' autorizzato a finanziare ed approvare la prosecuzione dei medesimi progetti, con le procedure ivi previste, per periodi complessivamente non superiori a quelli risultanti dalla applicazione del comma 1.