(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Calabria n. 63 del 2 giugno 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1987,  n.
19, e' cosi' sostituito:
   "Dal 1› gennaio 1994 il fondo di previdenza e' alimentato mediante
una   trattenuta   del  22  per  cento  sulla  indennita'  fissa  dei
consiglieri prevista dall'art. 1, lettera f), della  legge  regionale
10  novembre  1972,  n.  6,  come modificata dall'art. 1, lettera f),
della legge regionale 14 marzo 1985, n. 8, al  netto  delle  ritenute
per fine mandato e fiscali.
  Tale   trattenuta   e'   contemporaneamente  versata  al  fondo  di
previdenza dei consiglieri regionali  della  Calabria,  salvo  quanto
previsto dall'art. 4, lettere b), c), d) ed e), della legge regionale
24 maggio 1980, n. 11".