(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 63 del 2 giugno 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, e' cosi' sostituito: "Dal 1 gennaio 1994 il fondo di previdenza e' alimentato mediante una trattenuta del 22 per cento sulla indennita' fissa dei consiglieri prevista dall'art. 1, lettera f), della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, come modificata dall'art. 1, lettera f), della legge regionale 14 marzo 1985, n. 8, al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali. Tale trattenuta e' contemporaneamente versata al fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria, salvo quanto previsto dall'art. 4, lettere b), c), d) ed e), della legge regionale 24 maggio 1980, n. 11".