IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ai consiglieri regionali sospesi dall'incarico ai  sensi  della
legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, spetta, con
decorrenza  dalla  data  della  sospensione,  un assegno mensile pari
all'indennita' di carica ridotta del 50 per cento.