IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai consiglieri regionali sospesi dall'incarico ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, spetta, con decorrenza dalla data della sospensione, un assegno mensile pari all'indennita' di carica ridotta del 50 per cento.