IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  comma 1 dell'art. 121 della legge regionale 21 agosto 1989, n.
51 e' sostituito dal seguente:
   "Il procedimento disciplinare si estingue quando siano  decorsi  i
termini  stabiliti  dagli articoli precedenti per il compimento delle
singole sue fasi, ovvero decorsi  sessanta  giorni  dall'ultimo  atto
senza che nessun atto ulteriore sia stato compiuto".