IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il comma 1 dell'art. 121 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 e' sostituito dal seguente: "Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli precedenti per il compimento delle singole sue fasi, ovvero decorsi sessanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun atto ulteriore sia stato compiuto".