IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  primo  comma  dell'articolo  2  della  legge  regionale 18
novembre 1986, n. 64, la percentuale "50 per cento" e' sostituita  da
"70 per cento".
  2.  Alla  lettera  f)  del medesimo articolo, dopo le parole "delle
associazioni", e' aggiunta la frase "ivi compreso il  rimborso  delle
spese  di  viaggio,  ai  sensi  della  legge  26 luglio 1978, n. 417,
sostenute dai propri affiliati per la frequenza dei corsi musicali".