IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, la percentuale "50 per cento" e' sostituita da "70 per cento". 2. Alla lettera f) del medesimo articolo, dopo le parole "delle associazioni", e' aggiunta la frase "ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della legge 26 luglio 1978, n. 417, sostenute dai propri affiliati per la frequenza dei corsi musicali".