(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 27 del 4 giugno 1994) L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per le finalita' dell'artcolo 1 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, sono autorizzati per gli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996 i limiti ventennali d'impegno rispettivamente di lire 4.000, 6.000 e 6.000 milioni.