L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, delle province o dei comuni, nonche' a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, compresi gli alloggi di proprieta' regionale. 2. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi: a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata; c) di servizio, e cioe' quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione; d) di proprieta' degli enti pubblici previdenziali purche' non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione. 3. Le norme della presente legge si applicano, altresi', alle assegnazioni delle case-parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreche' abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.