L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati o
recuperati da enti pubblici a totale  carico  o  con  il  concorso  o
contributo  dello Stato o della Regione, delle province o dei comuni,
nonche' a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti  pubblici
non  economici  comunque  utilizzati per le finalita' sociali proprie
dell'edilizia  residenziale  pubblica,  compresi   gli   alloggi   di
proprieta' regionale.
   2. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
     a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
     b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e
convenzionata;
     c)  di  servizio, e cioe' quelli per i quali la legge prevede la
semplice concessione amministrativa con  conseguente  disciplinare  e
senza contratto di locazione;
     d)  di  proprieta' degli enti pubblici previdenziali purche' non
realizzati  o  recuperati  a  totale  carico  o  con  il  concorso  o
contributo dello Stato o della Regione.
   3.  Le  norme  della  presente  legge si applicano, altresi', alle
assegnazioni delle case-parcheggio  e  dei  ricoveri  provvisori  non
appena  siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono
stati realizzati e sempreche' abbiano tipologie e standards abitativi
adeguati.