(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 37
                         del 1 giugno 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Oggetto e finalita' della legge
 
   1.  La  presente  legge  definisce  quali  siano   le   variazioni
essenziali al progetto approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge 28
febbraio  1985,  n.  47,  nonche' i criteri e le modalita' cui devono
attenersi i comuni per la regolamentazione in ambiti determinati  del
proprio  territorio  delle destinazioni d'uso degli immobili, nonche'
dei casi in cui per la variazione di essa anche in assenza  di  opere
edilizie  sia  richiesta  la preventiva autorizzazione del Sindaco, e
disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 25  della  citata  legge  n.
47/85.
   2.  Con  la  presente  legge  la Regione persegue il riordino e la
riqualificazione  funzionale  delle  strutture  insediative   e   dei
relativi  tessuti  residenziali,  direzionali,  misti  e  produttivi,
nonche' la riduzione della congestione, dei fenomeni di  pendolarismo
e  del  degrado  funzionale  nelle  aree urbane ed in particolare dei
centri storici dei comuni maggiori. Tale azione si esplica attraverso
il controllo esercitato con la pianificazione  urbanistica  comunale,
basata  sulla conoscenza storica e statistica del tcrritorio, nonche'
sulla valutazione delle  compatibilita'  ambientali  e  funzionali  e
collegata  con il reperimento delle risorse occorrenti per realizzare
gli interventi necessari alla riqualificazione insediativa.