(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 37 del 1 giugno 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' della legge 1. La presente legge definisce quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonche' i criteri e le modalita' cui devono attenersi i comuni per la regolamentazione in ambiti determinati del proprio territorio delle destinazioni d'uso degli immobili, nonche' dei casi in cui per la variazione di essa anche in assenza di opere edilizie sia richiesta la preventiva autorizzazione del Sindaco, e disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 25 della citata legge n. 47/85. 2. Con la presente legge la Regione persegue il riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative e dei relativi tessuti residenziali, direzionali, misti e produttivi, nonche' la riduzione della congestione, dei fenomeni di pendolarismo e del degrado funzionale nelle aree urbane ed in particolare dei centri storici dei comuni maggiori. Tale azione si esplica attraverso il controllo esercitato con la pianificazione urbanistica comunale, basata sulla conoscenza storica e statistica del tcrritorio, nonche' sulla valutazione delle compatibilita' ambientali e funzionali e collegata con il reperimento delle risorse occorrenti per realizzare gli interventi necessari alla riqualificazione insediativa.