IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   Per   la   fornitura  di  sistemi  permanenti  di  controllo,
elaborazione, analisi e valutazione delle prescrizioni  farmaceutiche
che  utilizzino i dati delle rilevazioni di cui al comma 10 dell'art.
1 della legge 1 febbraio 1989, n. 37 e successive integrazioni, e  di
cui  ai  punti  dal 7 al 13 dell'allegato A) della legge regionale 21
dicembre 1989, n. 86, o dati acquisiti con  sistemi  alternativi,  la
Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  stipulare i relativi contratti
comportanti  obbligazioni  la  cui  durata  si  protragga  per   piu'
esercizi.