IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per la fornitura di sistemi permanenti di controllo, elaborazione, analisi e valutazione delle prescrizioni farmaceutiche che utilizzino i dati delle rilevazioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 37 e successive integrazioni, e di cui ai punti dal 7 al 13 dell'allegato A) della legge regionale 21 dicembre 1989, n. 86, o dati acquisiti con sistemi alternativi, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare i relativi contratti comportanti obbligazioni la cui durata si protragga per piu' esercizi.