la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione autonoma  Valle  d'Aosta  concede  ai  Comuni,  alle
Comunita'  montane,  ai  consorzi  fra enti locali territoriali, alle
aziende speciali e alle societa' per  azioni  a  prevalente  capitale
pubblico  locale esercenti pubblici servizi, che intendono finanziare
spese per investimenti con ricorso al credito, contributi sulle  rate
di ammortamento, per la parte di esse che rimane a loro carico.