la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta concede ai Comuni, alle Comunita' montane, ai consorzi fra enti locali territoriali, alle aziende speciali e alle societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale esercenti pubblici servizi, che intendono finanziare spese per investimenti con ricorso al credito, contributi sulle rate di ammortamento, per la parte di esse che rimane a loro carico.