L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la presente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 58, comma primo, della legge regionale  18  febbraio
1986, n. 3, e' sostituito dal seguente:
   "Le  domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo
57,  comma  primo,  numero  2),   devono   pervenire,   a   pena   di
inammissibilita',  all'Assessorato  regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese di  settembre
dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni che
si  intendono  organizzare o cui si intenda partecipare. Tali domande
sono  corredate  da  una  analitica  previsione  di  spesa  per  ogni
iniziativa  da  realizzarsi.  Entro  i  dieci  giorni successivi alla
ricezione delle istanze, l'Assessorato regionale della  cooperazione,
del  commercio,  dell'artigianato  e  della  pesca provvede alla loro
trasmissione alle competenti commissioni per l'artigianato, le  quali
rendono  parere  sulle  istanze  entro  i  trenta giorni successivi a
quello di ricevimento della documentazione. Tale parere, da motivarsi
espressamente  ai  sensi  dell'articolo  3  della  legge regionale 30
aprile 1991,  n.  10,  si  intendera'  favorevolmente  reso  ove  non
intervenga entro il termine perentorio prescritto e non pervenga, nei
cinque   giorni  successivi  a  quello  della  sua  adozione,  presso
l'Assessorato   regionale   della   cooperazione,   del    commercio,
dell'artigianato della pesca".