L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la presente legge: Art. 1. 1. L'articolo 58, comma primo, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 57, comma primo, numero 2), devono pervenire, a pena di inammissibilita', all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni che si intendono organizzare o cui si intenda partecipare. Tali domande sono corredate da una analitica previsione di spesa per ogni iniziativa da realizzarsi. Entro i dieci giorni successivi alla ricezione delle istanze, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla loro trasmissione alle competenti commissioni per l'artigianato, le quali rendono parere sulle istanze entro i trenta giorni successivi a quello di ricevimento della documentazione. Tale parere, da motivarsi espressamente ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, si intendera' favorevolmente reso ove non intervenga entro il termine perentorio prescritto e non pervenga, nei cinque giorni successivi a quello della sua adozione, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato della pesca".