L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la presente legge: Art. 1. Disposizioni abrogate e modificate 1. Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 del capo II della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, recante: "Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11", sono abrogati. 2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, e' sostituito dal seguente: "Le aree di impianto degli edifici costruiti o da costruire, con il concorso o il contributo o a totale carico della Regione, da parte degli enti di cui al primo comma, vengono cedute in proprieta' agli attuali proprietari ed agli assegnatari al momento del riscatto dell'alloggio".