L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la presente legge:
 
                               Art. 1.
                 Disposizioni abrogate e modificate
 
   1.  Gli  articoli  11,  12,  13,  14  e 16 del capo II della legge
regionale  5  febbraio  1992,  n.  1,  recante:  "Nuove   norme   per
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga
del  termine  di  cui  all'articolo  2 della legge regionale 6 luglio
1990, n. 11", sono abrogati.
   2. Il secondo comma  dell'articolo  1  della  legge  regionale  12
maggio 1975, n. 21, e' sostituito dal seguente:
   "Le  aree  di impianto degli edifici costruiti o da costruire, con
il concorso o il contributo o a totale carico della Regione, da parte
degli enti di cui al primo comma, vengono cedute in  proprieta'  agli
attuali  proprietari  ed  agli  assegnatari  al  momento del riscatto
dell'alloggio".