IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  8  della  legge  regionale  n.  23  del 4 novembre 1986 e'
sostituito dal seguente:
   "Composizione del Comitato".
   Il C.R.I.A. e' composto:
     a) dal Coordinatore regionale del Dip.to all'Ambiente  o  da  un
dirigente  regionale  di  livello apicale all'uopo da questi delegato
con funzioni di Presidente;
     b) da quattro funzionari regionali in  servizio  rispettivamente
presso  il  Dipartimento  Ambiente, Attivita' Produttive, Assetto del
Territorio ed Agricoltura, designati  dai  Coordinatori  preposti  ai
relativi Dipartimenti;
     c) dal responsabile del settore chimico del Presidio Multizonale
di Igiene e Prevenzione con sede in Potenza o suo delegato;
     d) dal responsabile del settore chimico del Presidio Multizonale
di Igiene e Prevenzione con sede in Matera o suo delegato;
     e)  dal  Direttore dell'ufficio Provinciale della Motorizzazione
Civile con sede nel capoluogo della Regione o suo delegato;
     f) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo
della Regione o suo delegato;
     g)  dal  Direttore  del  Dipartimento  periferico  dell'Istituto
Superiore  per  la  prevenzione e sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.)
avente sede a Potenza o suo delegato;
     h)  da   cinque   esperti   rispettivamente   in   Impiantistica
Industriale, in Meteorologia, in Chimica Industriale, in Tossicologia
ed  in  Metodologia  di  analisi  ambientali  nominati  dalla  Giunta
regionale e scelti tra docenti universitari o altri soggetti operanti
presso Istituti o Enti di ricerca ovvero tra  esperti  di  comprovata
esperienza nel settore;
     i)  da  due  funzionari,  esperti  in  problematiche ambientali,
designati da ciascuna Provincia della Regione.
   Le funzioni di segreteria del Comitato sono  svolte  da  personale
regionale  in servizio presso il Dipartimento Ambiente, designato dal
Coordinatore al ramo.
   Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente dalla  Giunta
Regionale.
   I Componenti del Comitato restano in carica quattro anni e possono
essere riconfermati.
   I  Componenti  che senza giustificazione rimangano assenti per tre
riunioni consecutive vengano dichiarati decaduti dal  Presidente  del
Comitato.
   Per  la  sostituzione  di  un componente, in caso di rinuncia o di
qualsiasi  altra  causa,  provvedera'  per  competenza,   la   Giunta
regionale.
   Il  sostituto  resta  in carica fino alla scadenza del mandato del
sostituto.