IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 8 della legge regionale n. 23 del 4 novembre 1986 e' sostituito dal seguente: "Composizione del Comitato". Il C.R.I.A. e' composto: a) dal Coordinatore regionale del Dip.to all'Ambiente o da un dirigente regionale di livello apicale all'uopo da questi delegato con funzioni di Presidente; b) da quattro funzionari regionali in servizio rispettivamente presso il Dipartimento Ambiente, Attivita' Produttive, Assetto del Territorio ed Agricoltura, designati dai Coordinatori preposti ai relativi Dipartimenti; c) dal responsabile del settore chimico del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione con sede in Potenza o suo delegato; d) dal responsabile del settore chimico del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione con sede in Matera o suo delegato; e) dal Direttore dell'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile con sede nel capoluogo della Regione o suo delegato; f) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo della Regione o suo delegato; g) dal Direttore del Dipartimento periferico dell'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) avente sede a Potenza o suo delegato; h) da cinque esperti rispettivamente in Impiantistica Industriale, in Meteorologia, in Chimica Industriale, in Tossicologia ed in Metodologia di analisi ambientali nominati dalla Giunta regionale e scelti tra docenti universitari o altri soggetti operanti presso Istituti o Enti di ricerca ovvero tra esperti di comprovata esperienza nel settore; i) da due funzionari, esperti in problematiche ambientali, designati da ciascuna Provincia della Regione. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale regionale in servizio presso il Dipartimento Ambiente, designato dal Coordinatore al ramo. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente dalla Giunta Regionale. I Componenti del Comitato restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I Componenti che senza giustificazione rimangano assenti per tre riunioni consecutive vengano dichiarati decaduti dal Presidente del Comitato. Per la sostituzione di un componente, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa, provvedera' per competenza, la Giunta regionale. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.