(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 26 del 14 giugno 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 12-bis 1. Il comma 1 dell'art. 12- bis della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 (Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1 giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti), introdotto dall'art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 17, e' sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere, alla "Fe'de'ration re'gionale des coope'ratives valdo'taines" e alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'art. 11, o alle societa' cooperative convenzionate con le associazioni medesime, contributi per le spese sostenute per attivita' di assistenza contabile, amministrativa e fiscale a favore di societa' cooperative".