(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta
                      n. 26 del 14 giugno 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Modificazioni all'art. 12-bis
 
   1.  Il  comma  1 dell'art. 12- bis della legge regionale 17 agosto
1987, n. 80 (Interventi a favore  della  cooperazione.  Modificazioni
della  legge  regionale 1 giugno 1984, n. 16, e della pianta organica
del personale dell'Assessorato Industria,  Commercio,  Artigianato  e
Trasporti),  introdotto  dall'art.  5  della legge regionale 7 aprile
1992, n. 17, e' sostituito dal seguente:
   "1.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a   concedere,   alla
"Fe'de'ration  re'gionale  des  coope'ratives  valdo'taines"  e  alle
associazioni di rappresentanza, assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo,   di  cui  all'art.  11,  o  alle  societa'  cooperative
convenzionate con le associazioni medesime, contributi per  le  spese
sostenute  per  attivita'  di  assistenza contabile, amministrativa e
fiscale a favore di societa' cooperative".