IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Regolamenti comunali
 
   1.  I  Comuni  predispongono, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, i regolamenti comunali per  il  servizio
di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale
e  per  il  servizio  di  noleggio  con  conducente  di  autovettura,
motocarrozzetta e veicoli a trazione animale in conformita' a  quanto
previsto  dall'art.  5  della  legge  15  gennaio 1992, n. 21, tenuto
conto:
     a) dell'entita' della popolazione del territorio comunale  e  di
quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
     b)  della  distanza del comune e delle frazioni del capoluogo di
provincia dalla  piu'  vicina  stazione  ferroviaria,  nonche'  della
distanza delle frazioni tra di loro e dal comune centro;
     c)  della  frequenza, della destinazione, nonche' della capienza
dei mezzi di trasporto pubblico;
     d) dei servizi effettuati dalle ferrovie  dello  Stato  e  dalle
ferrovie  commissariali  governative e dagli autoservizi di linea nel
territorio comunale;
     e)  delle  attivita'   turistiche,   commerciali,   industriali,
artigianali,  culturali e sociali, che si svolgono nel comune e nelle
zone limitrofe.
   2. I Comuni predispongono i regolamenti comunali per  il  servizio
di  taxi  con  natanti  e  per il servizio di noleggio di natanti con
conducenti in conformita' a quanto previsto dall'art. 5  della  legge
15 gennaio 1992, n. 21, tenuto conto:
     a)  della frequenza dei servizi pubblici di linea effettuati nei
territori comunali;
     b) della domanda dell'utenza  e  della  capienza  dei  mezzi  di
trasporto pubblico;
     c) della disponibilita' di strutture di attracco;
     d)   della  competenza  dell'Amministrazione  della  navigazione
interna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327.
   3. Le Province competenti per territorio approvano  entro  novanta
giorni dal ricevimento i regolamenti comunali. Trascorso tale termine
i regolamenti si intendono approvati.