IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Regolamenti comunali 1. I Comuni predispongono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti comunali per il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale e per il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale in conformita' a quanto previsto dall'art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tenuto conto: a) dell'entita' della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti; b) della distanza del comune e delle frazioni del capoluogo di provincia dalla piu' vicina stazione ferroviaria, nonche' della distanza delle frazioni tra di loro e dal comune centro; c) della frequenza, della destinazione, nonche' della capienza dei mezzi di trasporto pubblico; d) dei servizi effettuati dalle ferrovie dello Stato e dalle ferrovie commissariali governative e dagli autoservizi di linea nel territorio comunale; e) delle attivita' turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali, che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe. 2. I Comuni predispongono i regolamenti comunali per il servizio di taxi con natanti e per il servizio di noleggio di natanti con conducenti in conformita' a quanto previsto dall'art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tenuto conto: a) della frequenza dei servizi pubblici di linea effettuati nei territori comunali; b) della domanda dell'utenza e della capienza dei mezzi di trasporto pubblico; c) della disponibilita' di strutture di attracco; d) della competenza dell'Amministrazione della navigazione interna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 3. Le Province competenti per territorio approvano entro novanta giorni dal ricevimento i regolamenti comunali. Trascorso tale termine i regolamenti si intendono approvati.