IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Trasformazione in Azienda regionale dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, in attesa della disciplina complessiva, con legge regionale, del Servizio sanitario regionale, l'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta e' trasformata in Azienda regionale. 2. L'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, di seguito denominata USL, ha sede in Aosta e competenza sull'intero territorio regionale, e' dotata di personalita' giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. 3. L'USL si conforma, nello svolgimento della propria azione, al piano sanitario regionale, alle direttive emanate dalla Giunta regionale, ai programmi di attivita' da allegarsi al bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa. 4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano all'USL le norme statali concernenti le Unita' sanitarie locali.