IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Trasformazione in Azienda regionale dell'Unita' sanitaria locale
                         della Valle d'Aosta
 
  1. Ai sensi dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
dicembre   1992,   n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421),  cosi'  come  sostituito  dall'art.  4,  comma 1, lett. a), del
decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517,  in  attesa  della
disciplina  complessiva,  con legge regionale, del Servizio sanitario
regionale,  l'Unita'  sanitaria  locale  della   Valle   d'Aosta   e'
trasformata in Azienda regionale.
   2.  L'Unita'  sanitaria  locale  della  Valle  d'Aosta, di seguito
denominata USL, ha sede in Aosta e competenza sull'intero  territorio
regionale,   e'  dotata  di  personalita'  giuridica  pubblica  e  di
autonomia  organizzativa,  amministrativa,  patrimoniale,  contabile,
gestionale e tecnica.
   3.  L'USL  si conforma, nello svolgimento della propria azione, al
piano  sanitario  regionale,  alle  direttive  emanate  dalla  Giunta
regionale,  ai  programmi  di  attivita'  da allegarsi al bilancio di
previsione annuale di competenza e di cassa.
   4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente  legge,  si
applicano  all'USL  le  norme statali concernenti le Unita' sanitarie
locali.