IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 16, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1978, n. 43, e' aggiunto il seguente terzo comma: "Per la corresponsione dell'assegno di cui all'art. 4- ter della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennita' di carica e' fissata nella misura del 50 per cento della indennita' spettante al consigliere regionale".