IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 16, cosi' come
modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1978, n. 43,
e' aggiunto il seguente terzo comma:
   "Per  la  corresponsione dell'assegno di cui all'art. 4- ter della
legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma  1  della  legge  18
gennaio  1992,  n.  16,  come  sostituito  dall'art. 2 della legge 12
gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione  dell'indennita'  di
carica  e'  fissata  nella  misura  del 50 per cento della indennita'
spettante al consigliere regionale".