IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze statutarie e in attuazione della legge n. 394/91, tutela l'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico. I fini di generale salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche sono perseguiti nella prospettiva della qualita' di vita dei cittadini, anche favorendo l'accrescimento della loro consapevolezza ambientale attraverso una migliore educazione ambientale, e di conseguimento di obiettivi di sviluppo socio- economico delle popolazioni locali e di recupero e valorizzazione delle loro espressioni storiche e culturali, anche con la sperimentazione di attivita' produttive attente alla vocazione agro- silvo pastorale presente sul territorio. 2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione, utilizzando, compatibilmente, soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, istituisce aree naturali protette, individuate in siti non compresi nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale e secondo le modalita' di cui all'art. 22 comma 1 lettera a) della legge n. 394/91, con una o piu' delle seguenti finalita': a) protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, anche con presenza di eventuali valori storici o archeologici o di uno o piu' ecosistemi di rilevante interesse; b) protezione, diffusione e reintroduzione di specie animali e vegetali nei loro habitat specifici, segnatamente se rare o in via di estinzione o non piu' presenti nella zona, proteggendo o ricostituendo, ove possibile, gli habitat stessi; c) salvaguardia di biotopi, di associazioni vegetali o forestali e di formazione geologiche, geomorfologiche, paleontologiche di rilevamente valore storico, scientifico e culturale; d) mantenimento, sistemazione o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica sui percorsi migratori della stessa in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 157/92; e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed alla evoluzione della natura e della presenza antropica. La Regione promuove inoltre campagne di educazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini della conoscenza e del rispetto dell'ambiente.