IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze  statutarie  e
in  attuazione  della  legge n. 394/91, tutela l'ambiente naturale in
tutti i suoi aspetti e ne  promuove  e  disciplina  l'uso  sociale  e
pubblico.
   I  fini  di  generale  salvaguardia  delle risorse naturalistiche,
paesaggistiche ed ecologiche sono perseguiti nella prospettiva  della
qualita' di vita dei cittadini, anche favorendo l'accrescimento della
loro  consapevolezza  ambientale  attraverso  una migliore educazione
ambientale, e  di  conseguimento  di  obiettivi  di  sviluppo  socio-
economico  delle  popolazioni  locali  e di recupero e valorizzazione
delle  loro  espressioni  storiche  e   culturali,   anche   con   la
sperimentazione  di attivita' produttive attente alla vocazione agro-
silvo pastorale presente sul territorio.
   2. Nel perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al  comma  1,  la
Regione,  utilizzando,  compatibilmente,  soprattutto  i  demani  e i
patrimoni  forestali  regionali,  provinciali,  comunali  e  di  enti
pubblici,  istituisce aree naturali protette, individuate in siti non
compresi nel territorio di  un  parco  nazionale  o  di  una  riserva
naturale  statale  e  secondo le modalita' di cui all'art. 22 comma 1
lettera a) della legge n. 394/91,  con  una  o  piu'  delle  seguenti
finalita':
     a)  protezione  o  ricostituzione  di  siti o paesaggi naturali,
anche con presenza di eventuali valori storici o  archeologici  o  di
uno o piu' ecosistemi di rilevante interesse;
     b)  protezione,  diffusione e reintroduzione di specie animali e
vegetali nei loro habitat specifici, segnatamente se rare o in via di
estinzione  o  non  piu'   presenti   nella   zona,   proteggendo   o
ricostituendo, ove possibile, gli habitat stessi;
     c) salvaguardia di biotopi, di associazioni vegetali o forestali
e  di  formazione  geologiche,  geomorfologiche,  paleontologiche  di
rilevamente valore storico, scientifico e culturale;
     d) mantenimento, sistemazione o creazione di luoghi di sosta per
la fauna selvatica sui percorsi migratori della stessa in  attuazione
dell'art. 1, comma 5, della legge n. 157/92;
     e)   realizzazione   di   programmi   di  studio  e  di  ricerca
scientifica, in ordine ai caratteri ed alla evoluzione della natura e
della presenza antropica.
   La  Regione  promuove  inoltre  campagne  di   educazione   e   di
sensibilizzazione  dell'opinione  pubblica ai fini della conoscenza e
del rispetto dell'ambiente.