IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disciplina transitoria 1. In attesa dell'emanazione della legge quadro regionale sull'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, in applicazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), gli enti locali applicano, in materia di istituzione, modificazione e soppressione di uffici e per la copertura dei posti delle relative piante organiche, le disposizioni vigenti, di carattere generale e transitorio per l'Amministrazione regionale, tenuto conto della corrispondenza tra i rispettivi livelli. 2. Restano ferme: a) le modalita' di svolgimento dei concorsi previste dai singoli ordinamenti; b) la tipologia degli enti stabilita dalle vigenti norme contrattuali ai fini della determinazione delle qualifiche apicali. 3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono deliberati dagli organi degli enti locali, secondo le rispettive competenze, dimostrando la compatibilita' del provvedimento con il quadro finanziario dell'ente nell'esercizio di riferimento.