IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Disciplina transitoria
 
   1.  In  attesa  dell'emanazione  della  legge   quadro   regionale
sull'ordinamento  degli  enti locali e delle relative circoscrizioni,
in applicazione della legge costituzionale 23 settembre  1993,  n.  2
(Modifiche  ed  integrazioni  agli  statuti  speciali  per  la  Valle
d'Aosta, per la Sardegna, per  il  Friuli-Venezia  Giulia  e  per  il
Trentino-Alto  Adige),  gli  enti  locali  applicano,  in  materia di
istituzione,  modificazione  e  soppressione  di  uffici  e  per   la
copertura  dei posti delle relative piante organiche, le disposizioni
vigenti, di carattere generale e  transitorio  per  l'Amministrazione
regionale,   tenuto  conto  della  corrispondenza  tra  i  rispettivi
livelli.
   2. Restano ferme:
     a) le modalita' di svolgimento dei concorsi previste dai singoli
ordinamenti;
     b)  la  tipologia  degli  enti  stabilita  dalle  vigenti  norme
contrattuali ai fini della determinazione delle qualifiche apicali.
   3.  I provvedimenti di cui al comma 1 sono deliberati dagli organi
degli enti locali, secondo le rispettive competenze,  dimostrando  la
compatibilita'  del provvedimento con il quadro finanziario dell'ente
nell'esercizio di riferimento.