(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo
                   n. 12 spec. del 7 giugno 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La regione Abruzzo, nell'osservanza dei principi e delle norme
stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in  attuazione  delle
direttive  CEE n. 79/409, 85/411 e 91/244, disciplina la tutela della
fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi  di  razionale
programmazione  delle  forme  di  utilizzazione  del  territorio e di
fruizione delle risorse naturali.
   2. La Regione informa l'attivita'  di  pianificazione  faunistico-
venatoria  e di programmazione delle attivita' venatorie a criteri di
rigorosa salvaguardia dei valori naturali e ambientali tenendo  conto
delle   peculiari   caratteristiche  del  proprio  territorio,  delle
esigenze produttive, economiche e ricreative delle popolazioni che vi
risiedono e delle consuetudini locali.