(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 12 spec. del 7 giugno 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Abruzzo, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in attuazione delle direttive CEE n. 79/409, 85/411 e 91/244, disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali. 2. La Regione informa l'attivita' di pianificazione faunistico- venatoria e di programmazione delle attivita' venatorie a criteri di rigorosa salvaguardia dei valori naturali e ambientali tenendo conto delle peculiari caratteristiche del proprio territorio, delle esigenze produttive, economiche e ricreative delle popolazioni che vi risiedono e delle consuetudini locali.