(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 del 24 giugno 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La disposizione di cui all'art. 2 - lettera c) della legge regionale 7 settembre 1993, n. 53, e' interpretata nel senso che l'effettiva iscrizione del soggetto beneficiario ai campionati di serie A1, riferita a due stagioni agonistiche consecutive, non sia venuta a cessare per illecito sportivo, per dissesto finanziario, per retrocessione, per qualsiasi altra causa oppure che tale iscrizione sia stata ottenuta mediante fusione con altra societa' promossa nella stessa massima serie.