(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25
                         del 24 giugno 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  disposizione  di  cui  all'art.  2  -  lettera  c) della legge
regionale 7 settembre 1993, n. 53,  e'  interpretata  nel  senso  che
l'effettiva  iscrizione  del  soggetto  beneficiario ai campionati di
serie A1, riferita a due stagioni agonistiche  consecutive,  non  sia
venuta a cessare per illecito sportivo, per dissesto finanziario, per
retrocessione,  per  qualsiasi altra causa oppure che tale iscrizione
sia stata ottenuta mediante fusione con altra societa' promossa nella
stessa massima serie.