IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' La Regione, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge n. 730 del 5 dicembre 1985, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attivita' agrituristica allo scopo di: agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali; salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il patrimonio rurale, naturale ed edilizio; valorizzare le produzioni tipiche; sviluppare il turismo sociale e giovanile; contribuire al riequilibrio tra le diverse realta' delle zone agricole; contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale e tradizionale del mondo rurale.