IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   La Regione, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria
ed in armonia con la legge n. 730  del  5  dicembre  1985,  promuove,
sostiene    e   disciplina   nel   proprio   territorio   l'attivita'
agrituristica allo scopo di:
    agevolare  la  permanenza  dei  produttori  agricoli  nelle  zone
rurali;
    salvaguardare  e  tutelare  l'ambiente  ed  il patrimonio rurale,
naturale ed edilizio;
    valorizzare le produzioni tipiche;
    sviluppare il turismo sociale e giovanile;
    contribuire al riequilibrio tra le  diverse  realta'  delle  zone
agricole;
    contribuire   alla   salvaguardia   del  patrimonio  culturale  e
tradizionale del mondo rurale.