IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 6, comma 2, della legge regionale 14 marzo 1975, n. 22 e' sostituito dai seguenti commi: Essi assumono, di norma, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, anche la responsabilita' delle pubblicazioni dei rispettivi uffici. In caso di indisponibilita', nelle rispettive strutture del consiglio e della giunta, di personale di ruolo regionale appartenente alle qualifiche dirigenziali, la responsabilita' delle pubblicazioni puo' essere affidata, dagli organi di cui all'art. 4, anche ai giornalisti assunti a tempo indeterminato ai sensi del comma 3 dell'art. 5 con funzioni corrispondenti a quelle di "Redattore ordinario", per l'ufficio lnformazioni del consiglio regionale ed al personale regionale con profilo professionale di "Giornalista", per l'ufficio stampa della giunta regionale, che conservano, comunque, il trattamento giuridico ed economico della qualifica posseduta.