IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  6,  comma 2, della legge regionale 14 marzo 1975, n. 22 e'
sostituito dai seguenti commi: Essi  assumono,  di  norma,  ai  sensi
della  legge  8  febbraio 1948, n. 47, anche la responsabilita' delle
pubblicazioni dei rispettivi uffici.
   In  caso  di  indisponibilita',  nelle  rispettive  strutture  del
consiglio   e   della   giunta,   di  personale  di  ruolo  regionale
appartenente alle qualifiche dirigenziali, la  responsabilita'  delle
pubblicazioni  puo'  essere affidata, dagli organi di cui all'art. 4,
anche ai giornalisti assunti a tempo indeterminato ai sensi del comma
3 dell'art. 5 con funzioni  corrispondenti  a  quelle  di  "Redattore
ordinario",  per l'ufficio lnformazioni del consiglio regionale ed al
personale  regionale  con profilo professionale di "Giornalista", per
l'ufficio stampa della giunta regionale, che conservano, comunque, il
trattamento giuridico ed economico della qualifica posseduta.