IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione,  in  attuazione  dell'art.  65  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616,  dell'art.  36
della  legge  n. 317 del 5 ottobre 1991 e della legge 19 luglio 1993,
n. 237, disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei  consorzi
per  le  aree  ed  i  nuclei  di  sviluppo  industriale  operanti  in
Basilicata e costituiti ai sensi dell'art. 50 e  seguenti  del  testo
unico  delle  leggi  sugli  interventi  del Mezzogiorno approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218  e  suc-
cessive modificazioni.
   2.  I  consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della
vigente  legislazione  nazionale  e  regionale,  sono  enti  pubblici
economici  e  ad  essi si applica la normativa generale in materia di
societa' per azioni.
   3. I consorzi sono regolati da  uno  statuto  che  e'  predisposto
secondo  le  norme della presente legge ed e' approvato dal consiglio
regionale.
   4. Agli enti pubblici territoriali  interessati,  alle  Camere  di
commercio,  industria,  artigianato ed agricoltura, alle associazioni
locali degli imprenditori, agli enti ed istituti economici pubblici e
privati,  ad  imprese  e  loro  consorzi  che  operano  in  zona   e'
riconosciuta  la  facolta' di promuovere la costituzione dei consorzi
di sviluppo industriale e  di  partecipare  ad  essi  anche  mediante
societa' finanziarie.
   5.  Agli  enti  di  cui  al  comma  precedente e' data facolta' di
proporne l'istituzione alla regione Basilicata che, verificate deter-
minate caratteristiche relative a  specifiche  condizioni  di  ordine
economico,  di  espansione industriale e di popolazione, con presenze
di  delocalizzazioni  dai  centri  urbani  e  storici,   ne   decreta
l'istituzione.