IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, in attuazione dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 36 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991 e della legge 19 luglio 1993, n. 237, disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale operanti in Basilicata e costituiti ai sensi dell'art. 50 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e suc- cessive modificazioni. 2. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici e ad essi si applica la normativa generale in materia di societa' per azioni. 3. I consorzi sono regolati da uno statuto che e' predisposto secondo le norme della presente legge ed e' approvato dal consiglio regionale. 4. Agli enti pubblici territoriali interessati, alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, alle associazioni locali degli imprenditori, agli enti ed istituti economici pubblici e privati, ad imprese e loro consorzi che operano in zona e' riconosciuta la facolta' di promuovere la costituzione dei consorzi di sviluppo industriale e di partecipare ad essi anche mediante societa' finanziarie. 5. Agli enti di cui al comma precedente e' data facolta' di proporne l'istituzione alla regione Basilicata che, verificate deter- minate caratteristiche relative a specifiche condizioni di ordine economico, di espansione industriale e di popolazione, con presenze di delocalizzazioni dai centri urbani e storici, ne decreta l'istituzione.