IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Ambito d'applicazione
 
   1. In attuazione dell'art.  20,  secondo  comma,  della  legge  10
dicembre  1981,  n.  741,  nelle  zone  dichiarate sismiche, ai sensi
dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si  devono  osservare
le   norme  della  presente  legge  per  ogni  attivita'  comportante
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.