IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito d'applicazione 1. In attuazione dell'art. 20, secondo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, nelle zone dichiarate sismiche, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si devono osservare le norme della presente legge per ogni attivita' comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.