IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, concede un contributo una tantum, a titolo d'integrazione e/o gestione e in misura proporzionale alle disponibilita' finanziarie per l'acquisizione delle relative quote, agli enti locali ed alle comunita' Montane che partecipano alla costituzione dei soggetti di gestione per l'attuazione del programma d'intervento per la reindustrializzazione delle aree di crisi Stabiese-Torrese e di Airola, di cui all'art. 2, comma 9 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, reiterato con decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236. 2. L'onere finanziario previsto in lire 500 milioni gravera' su un capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1994, con denominazione: "Attuazione del programma regionale d'intervento per le aree di crisi Stabiese- Torrese e di Airola - Contributo una tantum ai comuni per la costituzione dei soggetti di gestione (art. 2, comma 9 del decreto- legge 10 marzo 1993, n. 57, reiterato con decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236).