la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La regione Emilia-Romagna, al fine di valorizzare il patrimonio
economico,  socio-culturale  e  ambientale  di vaste aree del proprio
territorio, promuove  lo  sviluppo  dell'agriturismo  e  del  turismo
rurale,  integrandoli  con  l'offerta turistica regionale. Per queste
finalita' definisce:
     a) le norme  per  l'esercizio  e  la  promozione  dell'attivita'
agrituristica,  sulla  base  della  legge  5  dicembre  1985, n. 730,
concernente la disciplina dell'agriturismo;
     b) le norme per l'esercizio e la promozione di una  nuova  forma
di turismo, denominata "turismo rurale".
   2. In particolare, la presente legge e' finalizzata a favorire:
     a)    la   permanenza   dei   produttori   agricoli   attraverso
l'integrazione del reddito ed il miglioramento  delle  condizioni  di
vita,  nelle zone svantaggiate o in prossimita' delle aree protette e
di territori  caratterizzati  da  rilevanti  elementi  naturalistici,
paesaggistici e storicoculturali;
     b)   la  creazione  ed  il  consolidamento  di  nuove  forme  di
ricettivita' e di servizi turistici;
     c) la  salvaguardia  dell'ambiente,  favorendo  le  tecniche  di
produzione agricole a basso impatto ambientale;
     d)  la  valorizzazione  dei  prodotti  tipici dell'agricoltura e
della gastronomia tradizionale emiliano-romagnola;
     e) la conservazione e la tutela  del  paesaggio  agricolo  e  la
valorizzazione  delle  risorse  naturali e dei beni storicoculturali,
sviluppando a tale fine iniziative di formazione e di promozione;
     f)  il  recupero  del  patrimonio   edilizio   agricolo   e   la
valorizzazione delle tradizioni culturali del mondo rurale;
     g)  la diffusione del turismo sociale e giovanile e la fruizione
programmata dei beni ambientali naturali.
  3. La regione Emilia-Romagna intende inoltre favorire lo sviluppo e
la qualificazione delle attivita' turistico-ricettive rurali, di  cui
alle lettere a) e b) del comma 1 mediante:
     a)  l'istituzione  di  marchi di qualita' per l'agriturismo e il
turismo rurale;
     b) la definizione di politiche di sostegno  economico  a  favore
degli operatori dell'agriturismo e del turismo rurale;
     c)   la   definizione   di  programmi  di  promozione  integrata
dell'agriturismo e del turismo rurale.