(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 72 del 22 luglio 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' della legge 1. La regione Emilia-Romagna promuove, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, l'organizzazione ed il funzionamento di servizi per il trattamento a domicilio di pazienti colpiti da neoplasie o da altre patologie in fase terminale, in tutti i casi in cui e' possibile la dimissione dal presidio ospedaliero e la prosecuzione delle necessarie terapie a livello domiciliare o in idonee residenze collettive. 2. A tal fine la giunta regionale, coinvolgendo i soggetti del volontariato di cui alla legge regionale 31 maggio 1993, n. 26, tenendo conto di quanto previsto in materia dal piano sanitario nazionale, predispone entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un programma pluriennale di interventi per l'assistenza a domicilio di pazienti oncologici terminali. Il programma regionale per pazienti "terminali" (di seguito definito "Programma") dovra' definire, sulla base dei criteri e delle finalita' della presente legge, l'assetto organizzativo, le modalita' e le risorse con cui dovra' realizzarsi l'intervento delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere nel settore.