(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
                      n. 72 del 22 luglio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Oggetto e finalita' della legge
 
   1.   La   regione   Emilia-Romagna   promuove,  nell'ambito  della
programmazione degli interventi sanitari e sociali,  l'organizzazione
ed  il  funzionamento  di  servizi  per il trattamento a domicilio di
pazienti colpiti da neoplasie o da altre patologie in fase terminale,
in tutti i casi in  cui  e'  possibile  la  dimissione  dal  presidio
ospedaliero  e  la  prosecuzione  delle  necessarie terapie a livello
domiciliare o in idonee residenze collettive.
   2. A tal fine la giunta regionale,  coinvolgendo  i  soggetti  del
volontariato  di  cui  alla  legge  regionale  31 maggio 1993, n. 26,
tenendo conto di quanto  previsto  in  materia  dal  piano  sanitario
nazionale,  predispone entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge  un  programma  pluriennale  di  interventi  per
l'assistenza   a  domicilio  di  pazienti  oncologici  terminali.  Il
programma regionale per pazienti  "terminali"  (di  seguito  definito
"Programma")   dovra'  definire,  sulla  base  dei  criteri  e  delle
finalita' della presente legge, l'assetto organizzativo, le modalita'
e le risorse con cui dovra' realizzarsi  l'intervento  delle  Aziende
sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere nel settore.