IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina il rapporto di lavoro e il sistema organizzativo della regione Emilia-Romagna e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, compresi gli Istituti autonomi per le case popolari. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e succes- sive modificazioni suscettibili di diretta applicazione alla Regione e le norme del diritto comune del lavoro. 3. Restano salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 29 del 1993.