(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Liguria n. 13 dell'8 giugno 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Allo scopo di favorire un impiego qualificato del tempo libero, la regione Liguria, in attuazione delle finalita' statutarie e in adempimento di quanto previsto all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, promuove interventi finalizzati allo sviluppo delle attivita' culturali, formative e ricreative non aventi carattere professionale, con particolare riguardo a quelle realizzate dall'associazionismo operante nel settore senza scopo di lucro.