(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Liguria n. 13
                         dell'8 giugno 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Allo scopo di favorire un impiego qualificato del tempo libero,
la  regione  Liguria,  in  attuazione delle finalita' statutarie e in
adempimento di quanto previsto all'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  luglio  1977  n.  616,   promuove   interventi
finalizzati  allo  sviluppo  delle  attivita'  culturali, formative e
ricreative  non  aventi  carattere  professionale,  con   particolare
riguardo   a  quelle  realizzate  dall'associazionismo  operante  nel
settore senza scopo di lucro.