IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
              Rapporti tra organi politici e dirigenza
 
   1. Gli organi politici della Regione, nell'ambito delle rispettive
competenze, definiscono gli obiettivi e  i  programmi  da  attuare  e
verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa
alle direttive generali importite.
   2.  Alla  dirigenza  regionale  spetta  la  gestione  finanziaria,
tecnica e amministrativa dell'ente, compresa  l'adozione  degli  atti
che  impegnano  l'amministrazione  verso l'esterno, mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e  strumentali
e  di  controllo,  con  responsabilita' della gestione e dei relativi
risultati.