IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1.  Le  disposizioni  della  presente legge si applicano agli enti
strumentali della regione Liguria.
   2. Sono enti strumentali della Regione oltre a quelli  individuati
espressamente come tali da leggi statali o regionali:
     a) gli Istituti autonomi per le case popolari;
     b) le aziende di promozione turistica;
     c) l'Istituto regionale per la floricoltura;
     d) l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario;
     e) il Consorzio di bonifica e irrigazione del canale Lunense;
     f) l'Ente regionale del Monte di Portofino.