IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti strumentali della regione Liguria. 2. Sono enti strumentali della Regione oltre a quelli individuati espressamente come tali da leggi statali o regionali: a) gli Istituti autonomi per le case popolari; b) le aziende di promozione turistica; c) l'Istituto regionale per la floricoltura; d) l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario; e) il Consorzio di bonifica e irrigazione del canale Lunense; f) l'Ente regionale del Monte di Portofino.