IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La Regione, nell'ambito delle finzioni che ad essa competono a
norma  della  vigente  legislazione  e  delle  direttive  comunitarie
recepite  dallo  Stato  italiano,  disciplina  la  tutela della fauna
selvatica  e  il  prelievo  venatorio  secondo  metodi  di  razionale
programmazione  delle  forme  di  utilizzazione  del  territorio e di
fruizione delle risorse naturali.
   Con il concorso delle province mantiene o adegua le popolazioni di
tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato  selvatico
nel  suo  territorio,  ad  un  livello  corrispondente  alle esigenze
ecologiche  e  scientifiche  della  Liguria.  Assicura   inoltre   la
protezione,  la  gestione e la regolazione, con le misure necessarie,
dei mammiferi e degli uccelli,  delle  uova,  dei  nidi  e  dei  loro
ambienti  naturali. A tal fine la Regione tiene conto delle peculiari
caratteristiche del territorio, delle esigenze produttive, economiche
e ricreative e delle consuetudini locali.
   2.  La  giunta  regionale  trasmette  annualmente   ai   Ministeri
competenti una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 1 e
sui loro effetti.