IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          O b i e t t i v i
 
   1. La regione Liguria riconosce e promuove la tutela dei diritti e
degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni
e di servizi di godimento individuale e collettivo.
   2.  La regione Liguria, in conformita' alle normative comunitarie,
alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni  ad  essa
delegate  dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,   persegue,   anche   attraverso   l'adeguata
consultazione   delle  rappresentanze  dei  consumatori,  i  seguenti
obiettivi:
     a) efficace protezione contro  i  rischi  per  la  salute  e  la
sicurezza   del  consumatore,  dell'utente  e  dell'ambiente  che  lo
circonda;
     b) efficace protezione contro i pregiudizi recati agli interessi
economici del consumatore;
     c) promozione ed attuazione di  una  politica  di  informazione,
educazione  e formazione del consumatore, per consentirgli autonome e
consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e  la
distribuzione;
     d)  tutela  degli  utenti  dei  servizi  anche  al  fine  di una
rappresentazione  delle  loro  esigenze  nelle  sedi  in  cui   viene
deliberata l'organizzazione dei servizi stessi;
     e)  promozione e sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori
e gli utenti.