IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. O b i e t t i v i 1. La regione Liguria riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo. 2. La regione Liguria, in conformita' alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, persegue, anche attraverso l'adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi: a) efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore, dell'utente e dell'ambiente che lo circonda; b) efficace protezione contro i pregiudizi recati agli interessi economici del consumatore; c) promozione ed attuazione di una politica di informazione, educazione e formazione del consumatore, per consentirgli autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione; d) tutela degli utenti dei servizi anche al fine di una rappresentazione delle loro esigenze nelle sedi in cui viene deliberata l'organizzazione dei servizi stessi; e) promozione e sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti.