(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59
                         del 16 giugno 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 10 della legge
regionale  31  ottobre  1984,  n.  31,  come  modificato  dalle leggi
regionali 23 febbraio 1985, n. 5; 24 marzo 1987,  n.  14,  25  luglio
1988, n. 26; 4 novembre 1988, n. 42; 14 marzo 1989, n. 4 e 17 gennaio
1992,   n.   6,   sono   sostituiti  dai  seguenti:  "Le  commissioni
giudicatrici  dei  concorsi  pubblici   per   l'accesso   all'impiego
regionale,  fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 3 della legge
regionale 14 marzo 1989, n. 4, sono nominate dalla giunta regionale e
sono cosi' composte:
     a) da un docente  universitario,  con  la  qualifica  almeno  di
associato o da un professionista iscritto da almeno otto anni in albi
professionali,  che  ne  assume  la  presidenza,  per  l'accesso alle
qualifiche dirigenziali;
     b) da un dirigente regionale di ruolo appartenente alla  seconda
qualifica  funzionale  dirigenziale,  che ne assume la presidenza per
l'accesso alle altre qualifiche;
     c) da  quattro  esperti  di  provata  competenza  nelle  materie
oggetto  di  esame  di  cui  almeno  uno  docente  universitario, uno
iscritto in albi professionali e uno con la  qualifica  di  dirigente
regionale. Nessuno dei due sessi, puo' essere rappresentato in misura
superiore ai due terzi.
   Funge   da   segretario   un  dipendente  regionale  di  qualifica
funzionale non inferiore alla settima.
   Non possono far parte delle commissioni esaminatrici i  componenti
degli  organi della Regione, coloro che ricoprono incarichi direttivi
o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale,
i  rappresentanti  sindacali  o  coloro  che  siano  designati  dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali".