IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 1 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e' aggiunto il seguente comma: "Per ogni assenza alle sedute dell'organo collegiale di cui l'amministratore o il revisore dei conti fa parte, viene operata una trattenuta sulla indennita' di carica pari ad un quindicesimo dell'indennita' medesima". 2. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 sono abrogati. 3. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, e' sostituito dal seguente: "Agli amministratori ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti degli enti di cui all'art. 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'art. 2 che risiedono in comuni della regione diversi da quelli ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte e' corrisposto per ogni seduta il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale: agli stessi e' corrisposta inoltre un'indennita' di missione forfettaria di L. 35.000 per ogni seduta qualora risiedano in comuni della regione distanti piu' di venticinque chilometri". 4. All'art. 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 come modificato dall'articolo unico della legge regionale 3 maggio 1985, n. 28 e' aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma si applicano anche ai vicepresidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui all'art. 1". 5. L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, e' sostituito dai seguenti: "Possono essere corrisposte le indennita' relative alla partecipazione delle commissioni di gara e di concorso quando questa non rientri nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto dal dipendente. Possono essere inoltre corrisposte le indennita' relative alla partecipazione ad altre commissioni e comitati regionali che non rientri obbligatoriamente fra gli ordinari doveri dell'ufficio cui il dipendente e' preposto o addetto e sia inoltre svolta al di fuori del normale orario di lavoro. La partecipazione dei componenti dipendenti delle unita' sanitarie locali alle sedute dei comitati e delle commissioni tecniche operanti in materia di sanita' e per i quali e' previsto il mandato gratuito, rientra nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto dagli stessi". 6. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1994 e fino all'entrata in vigore della normativa regionale sul riordino della materia sanitaria, l'indennita' annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti delle unita' sanitarie locali e' fissata in misura pari al dieci per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unita' sanitaria locale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennita' fissata per gli altri componenti; agli stessi competono, inoltre, le indennita' ed i rimborsi previsti dall'art. 4 della presente legge".