IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'art.  1  della  legge  regionale  2  agosto 1984, n. 20 e'
aggiunto il seguente comma:
   "Per ogni  assenza  alle  sedute  dell'organo  collegiale  di  cui
l'amministratore  o il revisore dei conti fa parte, viene operata una
trattenuta  sulla  indennita'  di  carica  pari  ad  un  quindicesimo
dell'indennita' medesima".
   2.  I  commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 3 della legge
regionale 2 agosto 1984, n. 20 sono abrogati.
   3. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 1984,
n. 20, e' sostituito dal seguente:
   "Agli amministratori ed ai componenti del  collegio  dei  revisori
dei  conti degli enti di cui all'art. 1 ed ai componenti degli organi
collegiali di cui all'art. 2 che risiedono in  comuni  della  regione
diversi  da  quelli  ove  ha  sede  l'ente  amministrato  o  l'organo
collegiale di cui fanno parte  e'  corrisposto  per  ogni  seduta  il
rimborso  forfettario  delle  spese di viaggio determinato sulla base
del costo chilometrico di un quinto del prezzo di un litro di benzina
super vigente nel tempo moltiplicato per il doppio della distanza tra
il comune di residenza ed il comune  sede  dell'ente  amministrato  o
dell'organo   collegiale:   agli   stessi   e'   corrisposta  inoltre
un'indennita' di missione forfettaria di L. 35.000  per  ogni  seduta
qualora   risiedano   in   comuni  della  regione  distanti  piu'  di
venticinque chilometri".
   4. All'art. 4 della legge regionale 2  agosto  1984,  n.  20  come
modificato  dall'articolo  unico della legge regionale 3 maggio 1985,
n. 28 e' aggiunto il seguente comma:
   "Le disposizioni di cui ai precedenti  terzo  e  quarto  comma  si
applicano  anche  ai  vicepresidenti  dei consigli di amministrazione
degli enti di cui all'art. 1".
   5. L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 agosto 1984,
n. 20, e' sostituito dai seguenti:
   "Possono  essere   corrisposte   le   indennita'   relative   alla
partecipazione  delle commissioni di gara e di concorso quando questa
non rientri nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto dal dipendente.
Possono  essere  inoltre  corrisposte  le  indennita'  relative  alla
partecipazione  ad  altre  commissioni  e  comitati regionali che non
rientri obbligatoriamente fra gli ordinari doveri dell'ufficio cui il
dipendente e' preposto o addetto e sia inoltre svolta al di fuori del
normale orario di lavoro.
   La partecipazione dei componenti dipendenti delle unita' sanitarie
locali alle sedute dei comitati e delle commissioni tecniche operanti
in materia di sanita' e per i quali e' previsto il mandato  gratuito,
rientra nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto dagli stessi".
   6. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 2 agosto 1984,
n. 20, e' sostituito dal seguente:
   "A decorrere dal 1 gennaio 1994 e fino all'entrata in vigore della
normativa   regionale   sul   riordino   della   materia   sanitaria,
l'indennita' annua lorda spettante ai  componenti  del  collegio  dei
revisori dei conti delle unita' sanitarie locali e' fissata in misura
pari  al  dieci  per  cento del compenso spettante all'amministratore
straordinario  dell'unita'  sanitaria  locale.  Al   presidente   del
collegio   spetta   una   maggiorazione   pari  al  venti  per  cento
dell'indennita'  fissata  per  gli  altri  componenti;  agli   stessi
competono,  inoltre, le indennita' ed i rimborsi previsti dall'art. 4
della presente legge".