IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione,  per  il  raggiungimento  delle  finalita' di cui
all'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3,  al  fine  di
adeguare  la  domanda  all'offerta  di  strutture  abitative  per gli
studenti universitari, in relazione alle necessita' presenti e future
degli stessi, provvede all'acquisto di Immobili da Enti pubblici e da
privati.