IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Costituzione denominazione sede
 
   1.  La  Regione  Toscana  promuove,  ai  sensi  dell'art. 57 dello
Statuto regionale, la  costituzione  di  una  societa'  a  prevalente
partecipazione  regionale,  avente la denominazione di "Fidi Agricola
S.p.a." e con capitale sociale iniziale di L. 7.000.000.000.
   2. La Societa' e' costituita, secondo le norme  dell'art.  2325  e
seguenti  del  Codice  civile,  entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge ed ha sede in Firenze.
   3.  Lo  statuto  della  Societa',  che   deve   conformarsi   alle
disposizioni   della  presente  legge,  e'  approvato  dal  Consiglio
regionale. La Giunta regionale e' autorizzata  a  compiere  tutte  le
operazioni  per  assicurare  la  costituzione della Societa', nonche'
tutte le modifiche  statutarie  che  si  rendano  necessarie  per  la
gestione della Societa'.