IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Costituzione denominazione sede 1. La Regione Toscana promuove, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto regionale, la costituzione di una societa' a prevalente partecipazione regionale, avente la denominazione di "Fidi Agricola S.p.a." e con capitale sociale iniziale di L. 7.000.000.000. 2. La Societa' e' costituita, secondo le norme dell'art. 2325 e seguenti del Codice civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed ha sede in Firenze. 3. Lo statuto della Societa', che deve conformarsi alle disposizioni della presente legge, e' approvato dal Consiglio regionale. La Giunta regionale e' autorizzata a compiere tutte le operazioni per assicurare la costituzione della Societa', nonche' tutte le modifiche statutarie che si rendano necessarie per la gestione della Societa'.